Ricorsi e Conciliazione

Show content of 1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e clienti.
L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano i servizi bancari e finanziari (quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali):

  • se le operazioni o i comportamenti contestati sono successivi alla data del 1.1.2009. Dal 1/10/2022, potranno invece essere sottoposte all'ABF solo le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso stesso; 
  • fino a 200.000 euro, se si chiede una somma di denaro;
  • senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
  • se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti e resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Cliente, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, può rivolgersi all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, al fine di attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Show content of 2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

Il Cliente può, ove ne ricorrano i presupposti e nel caso non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato alla Banca o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, ricorrere all’Arbitro Controversie Finanziarie (“ACF”).

Si precisa che il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Rientrano nella competenza dell’ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Sono invece esclusi dalla competenza dell’ACF:

  1. le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila);
  2. i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria;
  3. i danni che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di procuratore e, comunque entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.

Il ricorso all’ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo:

  • non è pendente, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • é stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni.

Il ricorso è predisposto e trasmesso all’ACF secondo le modalità da quest’ultimo rese note attraverso il proprio sito web.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da questo contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere ad un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Resta ferma la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Show content of 3) in caso di controversie inerenti prodotti e servizi assicurativi

Nell’ambito delle controversie inerenti prodotti e servizi assicurativi, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, può rivolgersi direttamente ad IVASS  in caso di:

  • reclami inerenti la commercializzazione a distanza di servizi assicurativi al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
  • reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto di 45 giorni dalla ricezione da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
  • reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

Per sapere come rivolgersi all'IVASS e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito di IVASS.

Risoluzione online delle controversie


Fatto salvo quanto sopra previsto in tema di ricorsi, in caso di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione, il consumatore ha diritto di proporre un ricorso al competente organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie online (ADR). L’elenco degli ADR è accessibile tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online europea (“piattaforma ODR”) disponibile sul sito http://ec.europa.eu/odr

Link utili:

www.arbitrobancariofinanziario.it

www.acf.consob.it

www.ivass.it