Statuto

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Statuto

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Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede 

È costituita una fondazione denominata “Fondazione Deutsche Bank Italia”, con durata illimitata, avente sede in Milano, Piazza del Calendario 3. Per il conseguimento delle proprie finalità la Fondazione può istituire uffici, sedi di rappresentanza ed altre strutture organizzative su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

Fondatore

È Fondatore della Fondazione la società Deutsche Bank S.p.A., con sede in Milano, già Banca d’America e d’Italia, già Banca dell’Italia Meridionale, costituita in data 14 novembre 1917 con atto numero 4902 di repertorio del Dott. Enrico Bonucci, notaio in Napoli.
Qualora il Fondatore addivenga per qualsiasi motivo al proprio scioglimento esso designerà i soggetti o il soggetto destinato ad esercitare le prerogative ad esso spettanti ai sensi del presente statuto.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità culturali, sociali e di pubblica utilità, operando nei settori dell’arte, della cultura, dell’assistenza sociale, dell’educazione, del sostegno alla formazione superiore ed alla ricerca scientifica, della tutela dell’ambiente,
nonché in qualunque altro settore di interesse sociale.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 4

Attività istituzionali e attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione svolgerà, in via principale, le seguenti attività: 

  1. la promozione, la realizzazione e la gestione, in qualunque forma, di interventi di solidarietà, assistenza e beneficenza, sia direttamente sia in partnership con soggetti terzi;
  2. la promozione, la realizzazione e la gestione di progetti di natura artistico-culturale, sia direttamente sia in partnership con soggetti terzi;
  3. il sostenimento di soggetti privati, purché senza scopo di lucro, e pubblici operanti negli stessi settori di attività della Fondazione, anche attraverso l’erogazione di contributi economici purché finalizzati al perseguimento di specifici progetti ed iniziative di utilità sociale; la promozione e il sostenimento della diffusione della cultura del non-profit e della solidarietà.


La Fondazione potrà altresì compiere ogni attività strumentale, accessoria e connessa, ed in particolare, a titolo esemplificativo, potrà:

  1. acquistare e conseguire il possesso di beni mobili e immobili, utili o necessari per l’espletamento della propria attività, e provvedere alla loro amministrazione e gestione;
  2. stipulare ogni atto e contratto con soggetti pubblici o privati, ivi inclusa la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere, che siano considerati opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  3. richiedere sovvenzioni e contributi;
  4. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
  5. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
  6. svolgere ogni altra attività idonea ovvero funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal contributo del Fondatore risultante dall’atto costitutivo.
Il patrimonio potrà essere costituito da ulteriori contributi da parte del Fondatore e da eredità, legati, donazioni ed erogazioni di altri soggetti, pubblici e privati, espressamente destinati all’accrescimento del patrimonio, oltre che da acquisti di beni mobili ed immobili effettuati
dalla stessa Fondazione. Il patrimonio potrà essere, in tutto o in parte, affidato in gestione amministrativa alla Deutsche Bank S.p.A. o ad altre società del Gruppo Deutsche Bank, in modo che ne sia assicurata la conservazione e la redditività.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito dalle rendite patrimoniali, nonché dagli ulteriori contributi da parte del Fondatore e da eredità, legati, donazioni ed erogazioni di altri soggetti pubblici e privati, non destinati all’accrescimento del patrimonio.

Sono altresì destinati al Fondo di Gestione gli eventuali ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte dalla Fondazione.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente della Fondazione;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore Unico.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9
(nove) componenti. Alla nomina dei componenti il Consiglio stesso provvede l’Organo amministrativo della Deutsche Bank S.p.A., che ne definisce anche la durata in carica fino ad un massimo di tre esercizi.
Ove l’Organo amministrativo della Deutsche Bank S.p.A. non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri per la durata del mandato un Presidente e può eleggere un Vice Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
I Consiglieri cessano dalla carica al momento dell’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio di mandato e possono essere rieletti.
Nel caso in cui un Consigliere cessi anticipatamente dall’incarico, la relativa sostituzione viene disposta dall’Organo amministrativo della Deutsche Bank S.p.A.. Il Consigliere in tal modo nominato scade al momento della cessazione degli altri Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione viene a cessare, oltre che per scadenza del mandato, anche in caso di revoca di tutti i Consiglieri da parte dell’Organo amministrativo della Deutsche Bank S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo alla Fondazione.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione: convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri, con indicazione dell’argomento o degli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta spedita, mediante lettera
raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento, almeno due giorni o, in caso d’urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole del Fondatore. La validità di tali delibere è condizionata all’ottenimento dell’approvazione dell’Autorità governativa.
Di ciascuna riunione è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione: funzioni e poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può compiere ogni atto ed operazione, senza limitazione alcuna.
In particolare, il Consiglio:

  1. stabilisce i programmi di attività della Fondazione; 
  2. delibera i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
  3. approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo;
  4. delibera l’eventuale assunzione di dipendenti e collaboratori;
  5. delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni relativi a beni immobili nonché all’acquisto, alla locazione e alla vendita di beni immobili;
  6. può delegare a propri componenti o a soggetti terzi (siano essi persone fisiche o giuridiche) i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell’attività della Fondazione o comunque inerenti i relativi scopi;
  7. può nominare commissioni di esperti - scelti tra personalità del mondo accademico, culturale, artistico, scientifico, imprenditoriale e professionale - per fornire pareri e compiere valutazioni relativamente ad iniziative della Fondazione di particolare interesse,
    stabilendone gli eventuali compensi;
  8. delibera le modifiche del presente statuto;
  9. delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 11

Presidente della Fondazione

Il Presidente sovrintende al generale andamento della Fondazione, svolgendo compiti di indirizzo, sorveglianza e stimolo nei confronti della stessa.
In particolare, il Presidente:

  1. ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire mandati alle liti e di nominare procuratori;
  2. sovrintende all’organizzazione e all’amministrazione della Fondazione, assicurando il rispetto di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei programmi di attività e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  3. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, soggetti pubblici e privati ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
  4. esercita tutti i poteri su ogni materia non di competenza del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa e l’erogazione di somme per il perseguimento degli scopi della Fondazione nei limiti di importo eventualmente stabiliti dal Consiglio stesso;
  5. stipula e sottoscrive i contratti e gli atti della Fondazione;
  6. cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.


In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età. La prova dell’assenza o dell’impedimento è data dall'apposizione della firma di chi ne fa le veci.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti – Revisore Unico – Società di revisione legale dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Organo amministrativo del Fondatore che provvede a nominarne anche il Presidente.
I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di anticipata cessazione dall’incarico di uno dei suoi componenti, la nomina per la relativa sostituzione viene deliberata dall’Organo amministrativo del Fondatore ed il componente stesso rimane in carica fino alla scadenza del Collegio medesimo.
Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci consuntivi.
I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche per audio-video conferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
In alternativa al Collegio dei Revisori l’Organo amministrativo del Fondatore può nominare un Revisore Unico o una Società di revisione legale dei conti. 
Al Revisore Unico competono le medesime funzioni ed i medesimi poteri del Collegio stesso.
Il Revisore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di anticipata cessazione dall’incarico, la relativa sostituzione viene deliberata dall’Organo amministrativo del Fondatore.
La Società di revisione legale dei conti svolge le funzioni ad essa demandate dalla legge per le società commerciali. Il mandato conferito alla Società di revisione legale dei conti ha durata triennale ed è rinnovabile. In caso di anticipata cessazione dall’incarico, la relativa sostituzione viene deliberata dall’Organo amministrativo del Fondatore.

Articolo 13

Esercizio finanziario - Bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, anche in forma di “budget” previsionale, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali funzionali
all’esercizio della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 14

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall’insediamento.
La sede dell’arbitrato sarà a Milano.

Articolo 15

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio viene devoluto ad altri Enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, fermo restando che gli eventuali beni mobili e/o immobili assoggettati al regime giuridico dei beni culturali torneranno a disposizione del soggetto conferente, secondo i principi posti dalla normativa vigente in materia di tutela e valorizzazione di detti beni.
I beni eventualmente affidati in concessione d’uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 16

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni in materia.

Contatti


Piazza del Calendario, 3
20126 Milano

Email: fondazione.italia@db.com